Il diritto all’oblio allo stato viene considerato quale quel diritto di nuova generazione che assume forma di garanzia e che consiste nella non diffusione o anche nella non divulgazione, senza che vi siano specifici motivi, di informazioni o anche notizie le quali possono costituire o costituiscono in effetti un precedente pregiudizievole dell’onore e alla reputazione di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona.
Il diritto ad essere dimenticati online invece consiste nella rimozione dagli archivi online, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati, proprio, protagonisti in passato di fatti oggetto di cronache. Preposto al controllo è il Garante Privacy, il quale deve attenersi a delle regole precise, quali quelle inserite nell’art. 17 del GDPR al fine di concedere il diritto all’oblio al richiedente ed eliminare notizie da Internet.
Il GDPR è conosciuto come il regolamento che attua la protezione dei dati personali, è sicuramente un testo aggiornato anche rispetto agli avvenuti cambiamenti della società moderna, la quale man mano è entrata in un’ottica di sempre maggior digitalizzazione delle interazioni sociali. Il diritto all’oblio, dunque, assume un campo di applicazione più esteso di quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento.
Il comitato Europeo sulla protezione dei dati personali
Il comitato europeo per la protezione dei dati ad oggi è quell’organo europeo indipendente, che contribuisce all’applicazione coerente delle norme sulla protezione dei dati in tutta l’Unione europea e promuove la cooperazione tra le autorità. La composizione del Comitato è così formata:
– rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD);
-le autorità di controllo degli Stati EFTA/SEE, per quanto attiene a tutte quelle questioni che sono strettamente connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati o anche, come detto con l’acronimo di GDPR, tuttavia senza però che i loro rappresentanti godano del diritto di voto o di essere eletti presidente o vicepresidenti.
Il comitato è stato istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati e questo ha sede a Bruxelles. La Commissione europea e, per quanto riguarda le questioni connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati, l’Autorità di vigilanza EFTA hanno titolo a partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto.
Le funzioni del comitato Europeo sulla protezione dei dati personali
Le funzioni del comitato come sostanzialmente è agevole supporre sono le seguenti, per esemplificazione:
-operare orientamenti generali, come ad esempio le linee guida, le raccomandazioni che servono al fine di chiarire le disposizioni normative;
-fornire una consulenza alla Commissione europea in qualsiasi questione correlata alla protezione dei dati personali e a proposte normative nell’Unione europea;
-ancora, impiegare strumenti di coerenza in tutti quei casi transfrontalieri relativi alla protezione dei dati;
-infine, il compito del comitato è quello di appoggiare la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e migliori prassi fra le autorità di controllo nazionali.