Il diritto all’oblio, introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali, anche conosciuto come GDPR, è confacente a quel diritto di essere dimenticati. La norma di cui sopra determina una serie di cause alla presenza delle quali il soggetto interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento l’eliminazione delle notizie pregiudizievoli allo stesso relative senza margini di ritardo. Per fare un esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google ovvero la rimozione dalle notizie dalle ricerche Google, nel caso in cui i propri dati personali non siano più indispensabili rispetto alle finalità per i quali venivano conseguiti o trattati o quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita. Ad oggi, il diritto all’oblio è stato oggetto di riforma Cartabia, quella che inerisce al processo penale, la quale determina l’ottenimento automatico della cancellazione dal web delle notizie de qua laddove sia incorso un provvedimento dell’autorità giudiziaria di assoluzione piena. Vediamo insieme quali sono le principali novità sul punto e come è possibile, a seguito della stessa, rimuovere informazioni o notizie da Google.
La riforma Cartabia sul processo penale, come influisce sul diritto all’oblio
Nella riforma sul processo penale del 2021, è stato previsto che il diritto all’oblio, si ottenga più velocemente, attraverso la deindicizzazione delle notizie attinenti a procedimenti penali definiti con archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o assoluzione. In questo senso si dice delle operazioni compite dai motori di ricerca attraverso parole chiave e tag appositi, che organizzano un contenuto, al fine di includerlo nell’indice della barra di ricerca dell’internet, rendendolo così maggiormente visibile agli altri utenti.
La reclamante a fronte di ciò inviava una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in pregiudizievoli, che Google rigettava, ritenendo le informazioni in essi contenute come precise e rilevanti sul piano temporale e cronologico.
Come si evolve il diritto all’oblio dopo la riforma
La riforma, come detto, dunque prevede una accelerazione delle pratiche per la richiesta di cancellazione o di deindicizzazione. Invero, gli indagati o imputati in procedimenti penali avranno il diritto di richiedere un provvedimento di deindicizzazione in caso di provvedimento favorevole e potranno a questo punto inoltrare una richiesta per l’ottenimento da parte dei gestori dei motori di ricerca e dalle società di informazione l’istantanea deindicizzazione dei dati personali relativi al procedimento penale in cui sono stati coinvolti.
Infine, qualora il gestore, ricevuta la richiesta, non adempia entro il termine di 7 giorni, l’interessato potrà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali per ottenere il provvedimento di deindicizzazione con una automatica conseguente semplificazione delle procedure di tutela della privacy dinanzi alla autorità competente.
La velocizzazione delle pratiche per il diritto all’oblio a seguito di provvedimenti assolutori
Dapprima, un provvedimento assolutorio, sentenza o archiviazione, non era automaticamente idoneo per richiedere la deindicizzazione delle informazioni dai motori di ricerca né, ancor di più, per la rimozione della notizia dai siti web che l’avevano pubblicata.
L’istanza per la rimozione dei contenuti personali da una certa notizia, o la cancellazione vera e propria di un articolo avvenivano tramite una richiesta apposita ai motori di ricerca, attraverso moduli che venivano e vengono tutt’ora messi disposizioni degli stessi provider, come per esempio la compilazione del modulo Google per la cancellazione di dati personali o di un URL particolare.