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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Riforma Cartabia, il parere del Garante sulla deindicizzazione link dai motori di ricerca

Dall’anno dal 2016 ed ai sensi della legislazione europea, della legge sulla privacy e del GDPR, è possibile cancellare contenuti da un sito web ed il motivo principale per cui è stato portato alla luce questo tipo di procedimento è quello di garantire ai cittadini, e più di preciso, agli utenti di internet, la reputazione online relativamente a link lesivi indicizzati.

In prima analisi cerchiamo di comprendere le motivazioni che spingono un soggetto a voler rimuovere un contenuto dalla rete. Su internet non è inconsueto che circolino contenuti diffamatori che mettono a rischio la reputazione di un soggetto, rischiando così di cagionare un danno sia a livello professionale nonché personale.

La riforma Cartabia ed il diritto all’oblio

La riforma della giustizia e del processo penale risalente all’anno ,2021 che prende il nome dal Ministro della Giustizia firmatario è in grado di modificare il codice penale e di procedura, tale da rendere automatica la cancellazione di notizie pubblicate sul web riguardanti la sfera giudiziaria penale di un imputato che viene assolto a formula piena.

Diritto all’oblio per l’imputato e la persona sottoposta alle indagini

Il diritto all’oblio non è circoscritto alla sola sfera dell’utente di internet questo può essere richiesto anche da colui che è stato imputato in un procedimento penale, oppure da colui che è sottoposto alle indagini.

In primo luogo, con la si è novellata la materia del diritto all’oblio, invero, all’interno di pareri ed annotazioni è stato chiarito che è fatto divieto “divieto l’indicizzazione dei dati personali dell’interessato riportati nel provvedimento”.

L’idoneità del titolo ad ottenere il diritto all’oblio

Il nuovo testo proposto dalla riforma Cartabia, modificato e commentato dai più alti giuristi del settore, chiarisce che la riforma ha come obiettivo quello di riformare il sistema giudiziario ed in particolare il procedimento penale, interviene sull’art. 154 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, determinando che le prescrizioni delle sentenze favorevoli al prevenuto vengano comunicate al Garante privacy, Autorità preposta al controllo ed alla regolarità dei dati personali sul web, costituendo questo titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione dalla rete internet dei contenuti negativi che derivano dal procedimento penale e comprendenti i dati personali dell’accusato.

La forme di tutela per il diritto all’oblio

Il diritto all’oblio, viene scisso in due sottocategorie, una preventiva e l’altra rimediale. Si parla infatti di una prima c.d. annotazione preventiva, la quale funge da tutela, ed è volta a circoscrivere gli effetti della pubblicità del provvedimento giurisdizionale. In questo senso si agisce sulla reperibilità del provvedimento stesso, il quale parte dal sito istituzionale dell’autorità emanante. La seconda categoria di atto a tutela del soggetto interessato di un procedimento penale è invece la c.d. tutela rimediale per cui si torna alla deindicizzazione.

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