Capita spesso che inserendo il proprio nome e cognome sul motore di ricerca Google si trovino dei contenuti lesivi della propria dignità personale e/o professionale, o ancora informazioni che appaiono essere obsolete o false e che si abbia quindi la necessità che gli stessi vengano rimossi dai risultati di ricerca abbinati al proprio nominativo. Questo è l’effetto della indicizzazione dei propri dati personali sui risultati di ricerca in Internet.
Con il Regolamento (UE) nr. 679/2016 è stato introdotto il nuovo Codice della Privacy, GDPR – letteralmente General Data Protection Regulation, in materia di protezione dei dati personali che introduce degli importanti strumenti a tutela del c.d. diritto all’oblio anche conosciuto come “il diritto all’essere dimenticati” o anche alla “cancellazione dei propri dati personali”. Strettamente collegato all’esercizio del Diritto All’Oblio, di cui all’art. 17 del Regolamento (GDPR), è proprio il diritto alla deindicizzazione dei dati personali da Google ovvero la possibilità per il soggetto interessato di far rimuovere dai risultati di ricerca i contenuti ritenuti lesivi della propria dignità personale e/o professionale, obsoleti o anche falsi.
Cosa si intende per riabilitazione civile del fallito
La riabilitazione civile del fallito poggia le sue basi nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, cioè la Legge Fallimentare, ai sensi degli articoli da 142 a 145 e 241. La riabilitazione civile interrompe le incapacità personali che colpiscono il fallito per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento nonché la conseguente iscrizione nel pubblico registro dei falliti. Un altro effetto di non poco conto del procedimento di riabilitazione è sicuramente quello che prevede l’estinzione del reato di bancarotta semplice, ai sensi dell’art. 241 della Legge Fallimentare. Invero, se vi è già stata condanna penale la riabilitazione civile ne fa cessare l’esecuzione e gli effetti, analogamente a quanto accade con il provvedimento di amnistia. In sostanza, con la sentenza di riabilitazione civile il Giudice ordina la rimozione del fallito richiedente dal pubblico registro dei falliti.
Il procedimento di riabilitazione
Il procedimento di riabilitazione civile viene interessato nell’ambito della volontaria giurisdizione. Può essere richiesta dal fallito, nel caso della sua dipartita dagli eredi. La riabilitazione non riguarda però soggetti esterni e diversi che sono stati colpiti indirettamente dalle sanzioni penali fallimentari. La riabilitazione, previa istanza presentata da un Legale può essere concessa al fallito che abbia adempiuto ad almeno una delle condizioni di cui all’art. 143 Legge Fallimentare, tra cui:
-Pagamento integrale di tutti i crediti ammessi nel fallimento, compresi gli interessi e le spese;
-Regolare adempimento del concordato, quando il Tribunale lo ritiene meritevole del beneficio;
-Aver dato prove effettive e costanti di buona condotta per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura del fallimento;
– chiusura della procedura fallimentare.
Cosa accade dopo l’istanza di riabilitazione
Il Tribunale pronuncia sentenza sia che accolga o rigetti l’istanza di riabilitazione. In caso di rigetto qualche Tribunale provvede con decreto motivato, in riferimento alla normativa dettata in materia di procedimenti in camera di consiglio dal c.p.c.