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Il valore storico di una notizia online, cosa dice il Garante

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali afferma che non può essere chiesto di cancellare l’articolo pubblicato su di un quotidiano online, pertanto se ne può chiedere la sola deindicizzazione. Questo perché la notizia conserva il proprio valore storico e come tale deve restare accessibile nella sua integrità non solo agli abbonati di quel determinato giornale ma anche a chi dovesse svolgere specifiche ricerche sull’argomento o sulla data persona.

Il Garante si è espresso in una nota in merito al reclamo presentato da un cittadino che chiedeva di ordinare all’editore di un quotidiano nazionale online, di cancellare le notizie online che lo riguardavano da un articolo pubblicato come estratto nell’archivio online. Il cittadino lamentava che l’articolo non fosse più attuale e che gli arrecasse un pregiudizio. La notizia pregiudizievole riguardava, una vicenda giudiziaria del 1998, da quella data in poi non era stata mai aggiornata dal Web master. L’accusa mossa all’uomo era quella di appropriazione indebita aggravata ma la stessa nel corso del tempo era stata dichiarata estinta per prescrizione dalla Suprema Corte di Cassazione. Ancora, il ricorrente lamentava che l’editore c.d. webmaster, non avesse riscontrato il suo reclamo. Come accade per la maggior parte dei casi, la vicenda su cui il Garante Privacy italiano si è espresso è inerente ad un caso di cronaca giudiziaria; sebbene il reato fosse stato contestato all’epoca ed il processo fosse stato effettivamente instaurato innanzi ai Tribunali competenti, questo è venuto poi meno per prescrizione, ma la notizia, pur se obsoleta, continuava ad essere online cagionando un danno alla reputazione all’interessato.

Il Garante Privacy ritiene sostanzialmente infondata la richiesta di cancellare la notizia pregiudizievole dal motore di ricerca. Il rigetto della domanda di rimozione deriva dall’utilità sociale ed il valore di documento storico dell’articolo soprattutto in virtù della già avvenuta deindicizzazione dello stesso da parte dell’editore.

Invero, l’articolo in questione era consultabile solo in estratto e solo a chi avesse effettivamente accesso all’archivio online della rivista e dunque ai soli soggetti che avevano un abbonamento con quella particolare editoria.

Dal canto suo, l’editore affermava che il reclamante non avesse fornito alcuna informazione in merito al successivo sviluppo della vicenda giudiziaria e che la data di pubblicazione, e la sua collocazione all’interno dell’archivio, sarebbero stati idonei a contestualizzare la vicenda.

L’Autorità ha altresì ricordato che, come riconosciuto dalla giurisprudenza in casi analoghi di accesso al diritto all’oblio, in relazione a notizie di cronaca giudiziaria risalenti nel tempo, l’interessato ha diritto all’aggiornamento o alla integrazione della notizia già di cronaca che lo riguarda. e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, a patto che venga fornita una prova documentale al titolare del trattamento.

L’editore, in questo caso, pur non essendo stato costretto a cancellare l’articolo, è stato comunque sanzionato dall’Autorità al pagamento in favore del reclamante della somma di € 20.000,00 per non aver fornito alcuna risposta al reclamo dell’interessato, così come previsto dal Regolamento, disponendo inoltre la pubblicazione integrale del reclamo sul sito web del Garante. 

 

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