Il diritto all’oblio nasce con la digitalizzazione, il suo pieno sviluppo ed apporto nella giurisprudenza e nella normativa europea lo ha con il GDPR e con la c.d. sentenza Costeja del 2014. Nello specifico, il diritto all’oblio viene configurato oggigiorno come diritto servente a cancellare da internet i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, A seguito della sentenza Costeja, di cui sopra si è fatto accenno, i soggetti che avevano, e che tutt’ora hanno interesse, ad avere la rimozione ovvero, anche nei casi in cui la prima non sia possibile, la deindicizzazione dei loro dati personali dai motori di ricerca, appaiono essere maggiormente consapevoli sul loro diritto di cancellazione. Sul punto è stato osservato che le Autorita? di controllo, quale Garante Privacy, hanno avuto un aumento del numero di reclami riguardanti il rifiuto da parte dei fornitori di motori di ricerca per la deindicizzare di link lesivi. Ed è proprio per il tramite di siffatto Regolamento (UE) nr. 679/2016 è stato introdotto il nuovo Codice della Privacy, GDPR, che vuol dire letteralmente General Data Protection Regulation,e viene applicato in materia di protezione dei dati personali che introduce degli importanti strumenti a tutela del c.d. diritto all’oblio anche conosciuto come “il diritto all’essere dimenticati” o anche alla “cancellazione dei propri dati personali”.
Le sentenze della Corte in merito al diritto all’oblio: gli analytics di Google
Preliminarmente è bene fare una piccola premessa, il motore di ricerca più famoso del mondo, vale a dire Google ha l’obbligo di sorvegliare e di controllare con scrupolosa attenzione tutte le richieste di deindicizzazione e di rimozione dei contenuti che si trovano sul web che vengono inoltrate dai soggetti interessati. Infatti, è proprio lo stesso Google decide poi, successivamente alla descritta procedura, se accoglierle o meno in base al bilanciamento dei due contrapposti interessi sul piano della privacy: il diritto all’oblio e il diritto di cronaca e di informazione. Proprio a fronte di quanto appena specificato, è bene ricordare una recentissima pronuncia il cui oggetto è proprio il diritto all’oblio in rapporto all’uso dello strumento di Google: Google Analytics.
Il Garante Privacy ed il suo provvedimento
Il Garante della privacy italiano ha deciso di emettere questo provvedimento volto ad impedire l’utilizzo dei cookie che si trovano su Google Analytics, questa decisione è stata frutto di una attenta scelta e la ragione, adesso, appare essere molto semolice. Invero, la ratio secondo la quale il garante avrebbe proibito l’uso di Google Analytics è stata spiegata attraverso la circostanza secondo la quale Google Analytics sarebbe riconducibile al trasferimento dei dati personali che hanno il rischio di un loro accesso da parte delle autorità USA. Il Garante ha iniziato con la Francia, ma l’invito alla non utilizzazione dello strumento di Google Analytics è volto a tutte le società.