La sempre crescente digitalizzazione e l’uso smodato di motori di ricerca per ricercare, o meglio investigare, su qualsiasi vicenda o persona non sono sempre un bene; se da una parte internet e soprattutto Google, ci tengono in costante aggiornamento permettendoci di trovare anche le notizie più obsolete aventi una certa influenza pubblica, dall’altro questa circostanza alle volte non può non ritenersi lesiva dell’interesse del singolo, il quale deve avere diritto ad essere dimenticato.
Il fenomeno sin qui descritto prende il nome di diritto all’oblio, ed è stato per la prima volta portato alla luce dalla sentenza Costeja del 2014 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, o anche meglio conosciuta con il nome di Google Spain.
Il diritto all’oblio, con il tempo è stato oggetto di normazione con l’art. 17 del GDPR, vale a dire il Regolamento della protezione dei dati personali del 2016 nonché approvato, anche con l’ausilio di altre e numerose sentenze quale diritto fondamentale dell’uomo a ricrearsi una nuova identità, avulso dai pregiudizi realizzati grazie ad una determinata notizia obsoleta o inesatta.
Oggi, a distanza di anni, il diritto all’oblio è stato oggetto della Riforma della Giustizia penale varata dal Ministro Cartabia, e grazie alla modifica apportata dalla Commissione giustizia all’art. 13 bis del Disegno di legge. Brevemente, si riconosce autenticamente il diritto all’oblio rispetto a quelle vicende giudiziarie che si concludono con una pronuncia assolutoria a formula piena, del tipo “perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non sussiste” ai sensi dell’art. 530 c.p.p.
Risulta evidente quanto possa essere quindi importante, per tutelare l’onore ed il rispetto personale o professionale di un individuo, che il motore di ricerca non restituisca dei risultati abbinati al proprio nominativo che siano inesatti o non veritieri o ancora obsoleti e/o non aggiornati.
Chi può presentare una richiesta di rimozione di contenuti ai sensi delle leggi sulla protezione dei dati?
Secondo la normativa di cui all’art. 17 del GDPR, le norme sulla protezione dei dati si applicano solo al trattamento dei dati personali relativi a privati. Le aziende e le altre persone giuridiche solitamente non dispongono dei diritti per la rimozione di contenuti relativi a query basate sul nome della loro azienda.
La maggior parte delle richieste di rimozione dei dati proviene dalla persona interessata. Tuttavia è possibile presentare una richiesta per conto di altri,; per fare ciò bisogna confermare am mezzo del deposito di una delega o una procura di legalmente autorizzati a presentare la richiesta di cancellazione.
Cosa controllare prima di inviare una richiesta
Laddove volessimo presentare una richiesta rimozione, se l’utente ha pubblicato personalmente i contenuti, è possibile che questi li rimuova spontaneamente e dunque non avremmo bisogno di presentare alcun tipo di richiesta al Garante o al motore di ricerca sul cui browser viene inserita la notizia.