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Cosa è l’European Data Board e quali sono linee guida per l’applicazione del diritto all’oblio in Europa

L’European Data Board di cui si sente spesso parlare in tema di reputazione online, mondo digitale e privacy non è altro che il comitato europeo che si occupa, appunto, della protezione dei dati personali. Il comitato europeo per la protezione dei dati, tecnicamente, è un organo europeo indipendente, il quale contribuisce all’applicazione con una certa coerenza ed armonizzazione delle disposizione rispetto alla protezione dei dati in tutta l’Unione europea, ancora, promuove la cooperazione tra le autorità competenti per la protezione dei dati dell’Unione Europea. 

La composizione dell’European Data Board

La composizione dell’European Data Board è la seguente: all’interno vi sono rappresentanti delle autorità nazionali per la protezione dei dati e dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD). Ne fanno anche parte le Autorità preposte al controllo degli Stati EFTA/SEE inerenti a questioni connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), senza però che i loro rappresentanti godano del diritto di voto o di essere eletti presidente o vicepresidenti. Il comitato è istituito dal regolamento generale sulla protezione dei dati e ha sede a Bruxelles. La Commissione europea e, per quanto riguarda le questioni connesse al regolamento generale sulla protezione dei dati, l’Autorità di vigilanza EFTA hanno titolo a partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

Le funzioni principali del comitato Europeo sulla protezione dei dati personali

secondo la normativa di settore, le funzioni principali del Comitato Europeo o European Data Board sono:

-dare orientamenti generali, quali ad esempio le linee guida, le raccomandazioni che servono al fine di chiarire le disposizioni normative;

-fornire una consulenza alla Commissione europea in qualsiasi questione correlata alla protezione dei dati personali e a proposte normative nell’Unione europea;

-ancora, impiegare strumenti di coerenza in tutti quei casi transfrontalieri relativi alla protezione dei dati; 

-infine, appoggiare la cooperazione e lo scambio efficace di informazioni e migliori prassi fra le autorità di controllo nazionali. 

L’EDBP ed il diritto all’oblio

L’esercizio del diritto all0oblio è una delle funzioni principali che merita di essere trattata da sola. Invero, il comitato Europeo si impegna molto duramente nell’adoperarsi ai fini di un più corretto beneficio da parte dei browser per la soddisfazione e la rimozione di notizie lesive da parte di notizie pregiudizievoli al soggetto interessato. Invero, il diritto all’oblio prevede una particolare forma di garanzia consistente nella non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari di una persona. Il diritto ad essere dimenticati online invece consiste nella cancellazione dagli archivi online, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti oggetto di cronache. Secondo il disposto dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 il diritto all’oblio viene configurato come quel diritto alla rimozione dei propri dati personali in forma rafforzata. Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari del Trattamento dei dati, laddove vengano “reso pubblici” i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”.

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