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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Linee guida diritto all’oblio: Il trattamento dei minori

Il diritto all’oblio si configura quale diritto atto a rimuovere dal web i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattato allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”. La CGUE ha stabilito inoltre che una richiesta di deindicizzazione trovava fondamento nel diritto di rettifica/cancellazione e nel diritto di opposizione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 12 e 14 della direttiva. È frequente il fenomeno secondo cui alla cancellazione dei dati personali o delle notizie pregiudizievoli non è sempre possibile ovviare, invero, vi è un limite alla rimozione delle informazioni personali o alle indicizzazione dei dati personali nelle query Google o del web in generale, ad esempio quando la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, ad esempio quando il soggetto è considerato come pubblico, oppure quale esponente di forza politica, e così via, risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività. Il diritto all’oblio, dunque, non è sempre esercitabile, una limitazione è proprio la libertà di informazione.

A cosa servono le linee guida?

La funzione principale delle linee guida è quella di semplificare nonché informare gli utenti in merito alla normativa di utilizzo dei cookie che vengono utilizzati dai vari sirti web; altresì, le linee guida si pongono come obiettivo la corretta informativa rispetto all’ottenimento del proprio consenso informato alla luce del citato GDPR.

Il trattamento dei dati dei minori

L’art 17 del GDPR esplica il diritto all’oblio, all’articolo 17 par. 1 lett. f si fa riferimento al diritto di chiedere la deindicizzazione quando i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori.  Rileva in tal senso come in base al citato art. 17, paragrafo 1, lettera f), un soggetto che abbia interesse possa chiedere a un fornitore del motore di ricerca di deindicizzare uno o più risultati se i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione a minori. Tuttavia è controverso in dottrina cosa si debba intendere per servizi della società di informazione. A questo proposito viene in rilievo il considerando 18 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, il quale opera una definizione amplia seppur ambigua del concetto di «offerta diretta di servizi della società dell’informazione» che qui si riporta integralmente: “abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in linea (on line)», ma specifica che non si tratta esclusivamente di «servizi che portano a stipulare contratti in linea ma anche di servizi non remunerati dal loro destinatario, nella misura in cui costituiscono un’attività economica, come l’offerta di informazioni o comunicazioni commerciali in linea o la fornitura di strumenti per la ricerca, l’accesso e il reperimento di dati”, definisce solo successivamente poi i criteri dell’attività economica. Da questo assunto si comprende come le attività dei fornitori di motori di ricerca rientrano nell’ambito di applicazione dell’offerta diretta di servizi della società dell’informazione.

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