Il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano si è espresso attraverso una nota pubblicata nel registro dei Provvedimenti n. 310 del 10 settembre 2021, in merito all’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale.
Vista la richiesta di parere del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 36, par. 4 e 57, par. 1, lettera c), del Regolamento, nonché 24, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2018, nr. 51- su di uno schema di decreto-legge per la riforma della disciplina dell’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale. La riforma proposta non riguarda, come chiarisce l’intitolato stesso del decreto-legge e la nota di trasmissione, la disciplina della conservazione dei dati di traffico ai fini della successiva acquisizione nell’ambito dei procedimenti penali: aspetto, come si dirà, parimenti meritevole di revisione. Invero, gli obiettivi della riforma proposta sono: l’adeguamento della disciplina dell’acquisizione dei dati di traffico ai principi sanciti dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 marzo 2021, (causa C-746/18) e, in particolare, la limitazione delle possibilità di acquisizione dei dati stessi ai soli procedimenti penali relativi a reati gravi, nonché l’attribuzione della competenza per l’autorizzazione all’autorità giurisdizionale. Con la citata sentenza, la Corte di giustizia ha chiarito che l’acquisibilità processuale dei dati di traffico va da un lato limitata ai soli procedimenti per gravi reati o per gravi minacce per la sicurezza pubblica e, dall’altro, va subordinata all’autorizzazione di un’autorità terza rispetto all’autorità pubblica richiedente.
Il Garante ai sensi degli articoli ai sensi degli articoli 36, par. 4 e 57, par. 1, lettera c), del Regolamento, nonché 24, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2018, n. 51, esprime parere favorevole sullo schema di decreto-legge per la riforma della disciplina dell’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico a fini di indagine penale, con le osservazioni volte a sottolineare l’opportunità di:
-adeguare la disciplina della durata della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e, in particolare, al principio di proporzionalità (par. 2). Andrebbe infatti secondo il Garante, ripensato anche in sede di conversione del decreto-legge, il termine di conservazione di settantadue mesi previsto dalla disciplina vigente, riconducendolo entro margini maggiormente compatibili con il canone di proporzionalità, tenendo conto dei precedenti sui quali la Corte di giustizia dell’Unione europea ha avuto modo di pronunciarsi;
– introdurre una clausola di salvaguardia in favore della disciplina di cui all’articolo 2-undecies, comma 3, periodi da terzo a quinto del Codice, nei casi di esercizio dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento (par. 3).
Dunque come si evince, se da un lato il Garante accetta le deroghe in seno all’acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico nel corso di indagini giudiziarie, dall’altro tende sempre ad assicurare tutela dei dati personali in linea con gli obbiettivi del GDPR.