Il diritto all’oblio, è un caposaldo ormai del nostro ordinamento giuridico. Questo è di recente introduzione, invero lo stesso è stato per la prima volta chiamato in causa nel nostro ordinamento con il GDPR, all’art. 17 del Regolamento nr. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.
Il diritto all’oblio è, dunque, a dire quel diritto all’essere dimenticati.
La norma suesposta stabilisce una serie di parametri alla presenza dei quali l’interessato ottiene il diritto di cancellazione dal Titolare del Trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono stati apposti sul web. Ad esempio, un soggetto può richiedere la cancellazione del proprio nome da Google nei casi in cui i suoi dati personali non sono più necessari per le finalità per i quali venivano o trattati o, ancora, è possibile ottenere la cancellazione dei contenuti che ci riguardano laddove revochiamo il consenso al trattamento.
Il diritto all’oblio e le malattie
Il diritto all’oblio rileva in diversi ambiti, tra cui anche nel diritto dei pazienti, in particolare quelli oncologici, a non essere discriminati per la malattia pregressa. Sul territorio nazionale sono circa un milione le persone guarite da tumori, tuttavia nonostante il già duro percorso devono affrontare, per il solo fatto di aver combattuto contro la malattia taluni impedimenti soprattutto nell’ambito dell’accesso ai servizi finanziari, ad esempio i prestiti in banca, o anche le polizze assicurative, proprio perché erano affetti da un tumore.
Il diritto all’oblio dei dati sanitari
In Italia, allo stato non esiste un generale diritto all’oblio dei dati sanitari, nel senso che non esiste la possibilità di non dichiarare di essere stati affetti da una malattia nemmeno dopo che sia trascorso un ampio lasso di tempo. Si vuole qui far presente come nelle polizze individuali, in particolare quelle assicurative, le compagnie chiedono i dati sanitari del soggetto interessato prescindendo dal tempo trascorso senza essere incorso in recidive della malattia. Dunque la Compagnia assicurativa, valuterà, in maniera del tutto discrezionale i casi che gli vengono esposti e decide, dunque, se assicurare l’interessato e soprattutto a quali condizioni.
Il diritto all’oblio dei dati sanitari, de iure condendo
De iure condendo, sicuramente servirebbe un intervento normativo o, perlomeno, un regime convenzionale per le Compagnie assicurative al fine di farlo valere nei rapporti tra coloro che aderiscono. Molti hanno esposto la probabilità di parametrare il rischio assicurativo adeguando lo stesso con i progressi compiuti dalla medicina. La Commissione Europea, in ogni caso, di recente proposto lo svolgimento di una consultazione coinvolgendo tutti gli Stati membri per promuovere l’accesso ai prodotti finanziari, anche mutui e prestiti, a coloro che hanno superato e sono sopravvissuti dal cancro, o anche definiti come cancer survivor.