La società moderna che è caratterizzata da una forte modernizzazione e digitalizzazione, è necessario che si conoscano anche gli aspetti negativi della stessa. Invero, ciò che deve essere ben chiaro è che tutti hanno diritto alla privacy, e al c.d. diritto all’oblio. Il diritto all’oblio è posto in essere dall’art. 17 del GDPR, in qualità di Regolamento Europeo per la Protezione dei dati personali che ha sostituito il previgente Codice in materia di protezione e trattamento dei dati personali. Il diritto all’oblio si configura come quel diritto che serve a cancellare da internet i propri dati personali. Al fine di osservare il diritto all’oblio nei confronti dell’interessato, il Titolare delle informazioni personali che sono state diffuse pubblicamente su un sito web o una pagina, che abbiamo però contenuto pregiudizievole, ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
Il diritto alla privacy in relazione alla cronaca giudiziaria
Appare utile fare un breve seppur sintetico passaggio chiarendo cosa sia, effettivamente, il diritto alla privacy. Il diritto alla privacy, anch’esso nato recentemente e modificato sempre di più con l’avvento delle nuove tecnologie, viene posto come tutela per la reputazione dei soggetti che utilizzato la rete internet nonchè della intimità, della riservatezza, dell’identità e dignità della persona. Nelle redazioni delle riviste, in special modo delle riviste che trattano di studi giuridici e forensi, quali appaiono molto spesso provvedimenti di giudizi. Nell’ambito di queste pubblicazioni vengono divulgati e diffusi i dati degli stessi procedimenti nonché delle parti, quali ad esempio sentenza, ordinanza, decreto, e così via, si chiede se sia possibile pubblicare i provvedimenti con i nomi dei soggetti interessati, oppure se sia obbligatorio oscurare i dati personali, e se la normativa sull’oscuramento dei dati identificativi sia o meno applicabile anche alla testata online.
Rapporto tra giornalisti e giudici
Seguendo il tema di diritto all’oblio e di privacy, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è espressa chiarendo che il giudice, il quale passa notizie ai giornalisti ovvero atti del processo è coperto dalle garanzie di cui all’articolo 55 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati. lo stesso articolo provvede a stabilire che “le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali”. La ragione di una simile normativa da parte della norma si rinviene nella indipendenza della magistratura rispetto all’adempimento dei propri compiti giurisdizionali, compreso il c.d. processo decisionale.
La Giurisprudenza in tema di cronaca giudiziaria e diritto all’oblio
Orbene, la Corte di Giustizia Europea, anche definita in acronimo CGUE, si è pronunciata con la sentenza 24 marzo 2022, a seguito di breve disamina del già citato art. 55 del GDPR, ha specificato come “il riferimento alle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali «nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali» di cui all’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento 2016/679 deve essere inteso, nel contesto di tale regolamento, come non limitato ai trattamenti di dati personali effettuati dalle autorità giurisdizionali nell’ambito di cause concrete, bensì come riguardanti, più in generale, l’insieme delle operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’ambito della loro attività giurisdizionale, cosicché sono escluse dalla competenza dell’autorità di controllo le operazioni di trattamento il cui controllo da parte di tale autorità potrebbe, direttamente o indirettamente, influenzare l’indipendenza dei loro membri o pesare sulle loro decisioni”. Ad ogni buon conto, la circostanza secondo la quale le Autorità deputate al controllo della privacy, quali i Garanti Privacy, non siano competenti a sanzionare il giudice non serve ad escludere la potenziale illiceità del trattamento dei dati personali.