Come ribadiscono le linee guida stabilite dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e come già inserito nell’articolo 17 delle linee guida per la deindicizzazione sui motori di ricerca, il consenso è una delle sei basi giuridiche su cui si può fondare una richiesta di rimozione, in quanto in caso di consenso non fornito o revocato riguardo il trattamento di dati, questi dati devono essere rimossi (se non in occasioni eccezionali). Ma cosa significa esattamente fornire un consenso valido? Rispondono a questa questione le linee guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679, fornite dal gruppo di lavoro Articolo 29, che specificano infatti quando e come eliminare notizie dal web nelle linee guida europee.
Fornire un consenso valido: le regole per responsabili e titolari del trattamento
Il titolare del trattamento è sempre tenuto a sostenere al meglio la protezione dei dati personali e gli interessi dell’individuo, garantendo che sia sempre presente il suo consenso al trattamento dei dati personali e che soprattutto egli comprenda sempre quale tipo di consenso sta accettando. Di norma, un consenso si ritiene valido solo se l’interessato ha sempre il controllo e l’effettiva possibilità di scegliere se accettare o meno i termini proposti o rifiutarli senza subire pregiudizio. In caso contrario, si parla di consenso illusorio, e quindi non valido, e di conseguenza l’attività di trattamento diventa illecita. L’invito ad accettare il trattamento dei dati dovrebbe essere soggetto a criteri rigorosi, poiché sono in gioco i diritti fondamentali dell’interessato, primi fra tutti quello alla riservatezza e alla privacy. Anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, infatti, è ribadito questo ruolo cruciale del consenso, in particolare negli articolo 7 e 8. Inoltre, una volta fornito il consenso, il titolare del trattamento ha l’obbligo di rispettare i principi fondamentali del trattamento dei dati, ovvero la correttezza, la necessità, la proporzionalità e la qualità dei dati. Il fatto che venga fornito il consenso al trattamento dall’utente non legittima la raccolta scorretta di dati.
Eliminare notizie dal web quando manca il consenso al trattamento
Come specificato anche nelle Linee guida per il diritto all’oblio sui motori di ricerca, tra le basi giuridiche per richiedere la deindicizzazione di un contenuto vi è anche la revoca del consenso (ai sensi dell’art.17 del RGPD, paragrafo 1, lettera b). Le linee guida europee indicano che un utente ha il diritto di richiedere la rimozione di notizie se il consenso non è specifico e non verte cioè specificamente sul trattamento effettuato nell’ambito dell’attivitàò del motore di ricerca. Allo stesso modo, anche nel caso in cui avesse precedentemente fornito un consenso, l’utente ha comunque diritto di richiedere la deindicizzazione della notizia nel caso in cui non acconsenta più al trattamento dei suoi dati effettuato dal motore di ricerca.