Reputazione online, contro il revenge porn si chiedono più poteri al Garante Privacy

6 Dicembre 2021
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Il D.L. nr. 139/2021 interviene disciplinando fenomeni particolarmente diffusi sul web: il cyberbullismo ed il revenge porn, andando ad imporre tempi molto più stringenti per l’Authority, la quale avrà infatti solo 48 ore di tempo dalla richiesta di cancellazione dell’interessato per impedire o bloccare la pubblicazione on line del materiale oggetto del crimine.
La questione dei maggiori poteri al Garante Privacy
Servono di fatto maggiori poteri al Garante della privacy per impedire la pubblicazione on line di foto e video a sfondo sessuale all’insaputa del soggetto interessato. I reati che possono configurarsi in ordine alle attività web, sono molteplici, tra cui vi è la diffamazione, il cyberbullismo etc., e tutti hanno come conseguenza l’esercizio della vittima per il diritto all’oblio. Il tema era stato già affrontato per il cyberbullismo poiché entrambi questi fenomeni colpiscono sul web i minori o comunque persone più fragili e pertanto meritevoli di una tutela rafforzata. Siccome l’obiettivo del revenge porn è quello del ricatto, in questi termini utilizzato come strumento on line di ritorsione contro l’ex partner, il Garante della Privacy si è attivato già a partire da marzo di quest’anno pubblicando delle linee guida per non cadere nella trappola del revenge porn e stringendo un accordo con Facebook grazie al quale si può evitare che foto o video intimi vengano pubblicati sul social senza la preventiva autorizzazione del soggetto interessato. Proprio in merito a Facebook, non è infrequente che per compiere questi atti, l’agente utilizzi un profilo falso, cliccando qui è possibile conoscere i provvedimenti legali da potersi prendere.
Il fenomeno del Revenge Porn
L’interessato vittima del revenge porn quindi si rivolgerà al Garante della privacy facendo richiesta di rimozione o la cancellazione delle immagini intime che lo riguardano per le quali non abbia espresso il consenso alla pubblicazione e dopo una rapida istruttoria, il Garante trasferisce l’allarme a Facebook per bloccarne immediatamente la diffusione anche a mezzo Instagram. Come in apertura il D.L. 139/2021 all’art. 9, co. 1, lettera e) assegna al Garante una maggiore incisività di intervento essendo previsto che chiunque – compresi i minori – possa rivolgersi al Garante se ritiene che “immagini a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso”. Tale condotta coincide pienamente con quella astrattamente prevista e punita dall’art. 612-ter c.p. che punisce con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da cinquemila a quindicimila euro la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti.
Cosa fare per tutelarsi
L’interessato, vittima della condotta appena descritta, può rivolgersi al Garante della privacy con una segnalazione o un formale reclamo ma in entrambi i casi l’Autorità indipendente de quo ha 48 ore di tempo per attivarsi e bloccare la pubblicazione e soprattutto la diffusione dei dati. La stretta sul tempo di intervento da parte del Garante privacy costituisce certamente un efficace strumento contro la diffusione delle immagini o video incriminati in quanto meno è lo stesso e maggiori saranno le probabilità che le immagini o video non siano stati già duplicati su altri siti. Si confida che il Garante così come ha stretto un accordo con Facebook lo faccia anche con, ad esempio TikTok in modo da intervenire su ogni social allo stesso modo.