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Cancellare post diffamatori da Facebook: qual è la competenza territoriale?

Cancellare post diffamatori da Facebook: qual è la competenza territoriale?

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La diffamazione ai sensi dell’art. 595 c.p. è un reato che negli ultimi anni ha avuto un notevole ampliamento, il reato si configura laddove la vittima viene lesa nel proprio diritto all’onore ed alla reputazione di fronte ad alcuni soggetti. La diffamazione, tra l’altro viene operata oggi anche con il mezzo dell’internet, di talché il codice ha previsto uno speciale aggravio di pena, questo perché tale tipo di reato è ancor più gravosa ben potendo la dichiarazione denigratoria esposta ad una platea di soggetti che risulta essere potenzialmente infinita. 

Attualmente sono innumerevoli le sentenze che hanno definito come integrante la condotta diffamatoria tramite la pratica di account falsi sui social, ovvero di recensioni false.

Il caso dell’archiviazione per difetto di competenza territoriale

Uno dei problemi che maggiormente viene portato all’attenzione dei Tribunali è la competenza territoriale per il reato di diffamazione aggravata a mezzo internet. Preliminarmente appare utile chiarire la regola generale per la competenza territoriale del reato di cui all’art. 595 c.p. Per la diffamazione a mezzo stampa la regola generale vuole che il reato si consuma nel luogo e nel momento dove ha avuto diffusione la notizia di stampa ritenuta dannosa, la stessa, di regola, corrisponde al luogo della stampa, in presunzione del fatto che una volta uscito lo stampato dalla tipografia si verifica l’immediata possibilità che gli utenti fruiscano di quello stampato. Per quanto riguarda invece la diffamazione a mezzo internet, la questione è sicuramente più annosa poiché, il luogo fisico è potenzialmente qualunque, di talché anche secondo la Cassazione la competenza territoriale in materia di diffamazione telematica non va individuata già nel luogo ove la notizia è immessa in rete, piuttosto lì dove «le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete». Invero, proprio recentemente la Procura di Belluno ha disposto che la questione posta innanzi alla stessa dovesse essere risolta in luogo differente, non nel territorio nazionale bensì oltreoceano. Quello che succede è che la maggior parte delle richieste delle rogatorie internazionali, che riguardano diffamazioni su Facebook, vengono respinte dal dipartimento di giustizia degli Stati Uniti per evitare si che ci sia uno spreco di risorse, sia perché la diffamazione negli Stati Uniti è considerato illecito amministrativo non già reato, e dunque non è punibile.

La questione di Assia Belhadj

Assia Belhadj è una ragazza italo algerina discriminata sui social network attraverso una moltitudine di messaggi razzisti, la vicenda ha fatto scalpore poiché, a dire della ragazza, “il reato è stato confermato ma non hanno voluto approfondire perché sono la parte debole della società”.

La ragazza si duole del fatto che la Procura aveva opposto all’atto della richiesta archiviazione non è riuscita a fare indagini sui profili social dei responsabili in quando, testualmente, “la rete in uso all’ufficio non consente l’accesso a Facebook”. A fronte di ciò, il Gip ha disposto l’archiviazione. La vicenda ha suscitato non poco scalpore tanto che il Procuratore Paolo Luca è intervenuto chiarendo che “in relazione alle notizie apparse sulla stampa secondo le quali il procedimento sarebbe stato archiviato perché la Procura non ha i social si comunica che per i reati di diffamazione esistono rogatorie internazionali su cui gli Stati Uniti hanno inviato una nota nel 2016”. Nel dettaglio, la nota cui si riferisce il Procuratore si riferisce in particolare ai reati di diffamazione chiarendo che negli Stati Uniti, come anticipato, il reato non è considerato illecito penale; tutt’altro, “le affermazioni contenute nei profili Facebook ritenute diffamatorie sono protette dal diritto di libertà di espressione, ai sensi del Primo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti”. Questa è una nota molto dolente per chi è vittima di diffamazione, soprattutto laddove la stessa sia commessa con il metodo di cui alla scrittura di post sui social network.

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