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Site icon Diritto All'Oblio su Google – Come Rimuovere il Proprio Nome dai Risultati di Ricerca

Cancellare notizie da Google: il consenso dell’interessato

Accade spesso che un soggetto voglia cancellare notizie da Google che gli creano pregiudizio, perché non aggiornate e dunque obsolete, perché inesatte ovvero, ancora, perché integratrici addirittura di un reato. Questa procedura, il diritto all’essere dimenticati ha un nome preciso, ed è quella del diritto all’oblio. Il diritto all’oblio è stato introdotto nell’ordinamento nazionale, oggi, attraverso la Riforma Cartabia che assicura un posto in prima linea alla deindicizzazione delle notizie sul web, derivante da pronunce giudiziali dal carattere assolutorio. Siffatto diritto, viene normativamente disciplinato dall’art. 17 del Regolamento (UE) nr. 679/2016 vale a dire il GDPR, che assicura una adeguata protezione per i dati personali degli utenti del web. L’art. 17 GDPR inerisce ad una serie di motivazioni alla presenza delle quali il soggetto che ne fa richiesta ha il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento la rimozione dei dati personali che lo riguardano senza ritardo alcuno. Un esempio è sicuramente quello che vede protagonista una persona la quale richieda, attraverso l’inoltro di una apposita domanda di cancellare al Titolare del trattamento ovvero al Web Master i propri dati personali dalle query di ricerca Google. La richiesta potrà essere inoltrata e conseguentemente accettata solo nel caso in cui siffatti dati non siano più necessari alle finalità per i quali venivano raccolti e trattati ovvero quando si sia revocato il consenso al trattamento o quando ancora i dati siano stati raccolti in maniera illecita. Sul punto, capiamo cosa vuole dire il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali, aiutandoci con le linee guida dettate proprio dalla Autorità preposta al riscontro delle violazioni rispetto agli stessi: Garante della Privacy.

Il consenso dell’interessato

Il consenso informato prestato dall’interessato resta una delle basi legittime al fine di trattare i dati personali di colui che lo accetta, così come viene disciplinato dall’art. 6 del regolamento. Per solo scopo di completezza si segnala in questa sede che preliminarmente all’avvio di attività? le quali comportano la implicazione del trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento deve sempre valutare con attenzione i rischi ad essa connessi, c.d. DPIA.

Quando il consenso è valido

Il consenso puo? rappresentare una legittima base per il trattamento allorquando all’interessato sia stato proposta la facoltà di scegliere se accettarlo o meno. La scelta deve essere avulsa da qualsiasi tipo di pregiudizio, ad esempio non può prospettarsi una scelta legittima se all’interessato viene prospettato un pregiudizio in caso di rifiuto del trattamento dei propri dati personali, rendendolo illecito. Dunque, se il consenso viene ottenuto nel rispetto del regolamento, questo è uno strumento che fornisce all’interessato il controllo sul trattamento dei dati personali. L’articolo 4, punto 11, del GDPR chiarisce che il consenso dell’interessato e? qualsiasi” manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.” Se i requisiti per il consenso non sono rispettati il consenso al trattamento dei dati personali, come detto, non risulterà valido, allorquando ciò accada il Titolare del trattamento si trova in una posizione di violazione dell’articolo 6 del GDPR.

 

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