Cancellare dati personali da internet, alcune sentenze recenti in Italia

12 Ottobre 2022
Cancelliamo i Dati Indesiderati
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Il diritto all’oblio viene riconosciuto a seguito della sentenza, ormai famosa, c.d. Costeja come quel diritto che permette ai soggetti interessati di cancellare da internet i propri dati personali. Questo diritto ad essere dimenticati ha necessariamente bisogno della collaborazione, che oggi a seguito delle norme GDPR si traduce in obbligo, del Titolare delle informazioni personali che sono state promulgate su un online, sia su un sito, su una pagina ovvero anche su di un social network. Affinché si possa parlare di diritto all’oblio è necessario che le informazioni che si presumono lesive della reputazione online, e non, dell’interessato abbiano contenuto tale da danneggiare concretamente la stessa. Il browser ha l’obbligo di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano allo stesso modo i dati personali cancellati. Sul punto, ai sensi dell’art. 17 par. II del GDPR si fa riferimento a “qualsiasi link, copia o riproduzioni”.
Quando non è possibile la cancellazione dei dati personali da internet
Non è sempre possibile, anche a fronte delle condizioni che la Legge prescrive, che le notizie lesive o i dati personali dell’interessato vengano rimosse totalmente da internet. Per la cancellazione dei dati personali la Legge prevede, infatti, che vi sia una vi è un limite. Uno di questi è ad esempio allorquando la notizia, per le qualità soggettive dell’interessato, soggetto notorio, esponente di forza politica e così via, risulta essere utile alla soddisfazione dell’interesse storiografico della collettività. Il diritto all’oblio, dunque, non è sempre esercitabile, una limitazione è proprio la libertà di informazione.
Alcune sentenze in Italia
Molte sentenze si sono occupate del diritto all’oblio, soprattutto negli ultimi anni, ad esempio una recentissima cassazione civile, in particolare emessa dalla sez. I il 24/12/2020, nr .29584. In questo caso particolare, la questione verteva in giudizio sia per la lesione del diritto alla protezione dei dati personali sia domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all’immagine. Ebbene per le due domande si applicano di discipline processuali differenti, per la prima processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011, per la seconda si applica il rito ordinario.
Dunque, la domanda principale era sul mezzo di impugnazione. La cassazione redarguisce che in ottemperanza al principio di apparenza, ci si deve riferire a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell’azione effettuata dal giudice.
La tutela della privacy, la sentenza della Cassazione del 2019
Il diritto all’oblio nell’ultimo periodo è stato rilevante anche in ambito sanitario per il c.d. diritto dei pazienti, in particolare quelli oncologici, a non essere discriminati per la malattia pregressa. Sul territorio nazionale sono circa un milione le persone guarite da tumori, tuttavia nonostante il già duro percorso devono affrontare, per il solo fatto di aver combattuto contro la malattia taluni impedimenti soprattutto nell’ambito dell’accesso ai servizi finanziari, ad esempio i prestiti in banca, o anche le polizze assicurative, proprio perché erano affetti da un tumore. In questo senso la Cassazione ha accolto il ricorso del Garante della privacy avverso la sentenza di un Tribunale il quale aveva deciso ed accolto riguardo ad un ricorso sulla diffusione dei dati sanitari, determinandone la libera diffusione. In questo caso il garante ha emesso una sanzione di circa 20mila euro per illecito trattamento di dati sensibili.